Gli articoli 83 lettera ztere 117 capoverso 2 sono direttamente applicabili ai ricorsi delle organizzazioni legittimate a ricorrere che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 26 settembre 2025 sono pendenti dinanzi ad autorità o tribunali. I ricorsi che al momento dell’entrata in vigore di tale modifica sono pendenti dinanzi al Tribunale federale sono trattati secondo il diritto anteriore.
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