L’Assemblea federale elegge, scegliendoli tra i giudici ordinari:
il presidente del Tribunale federale;
il vicepresidente del Tribunale federale.
Il presidente e il vicepresidente stanno in carica due anni; la rielezione è possibile, ma una volta sola.
Il presidente presiede la Corte plenaria e la Commissione amministrativa (art. 17). Rappresenta il Tribunale federale verso l’esterno.
In caso di impedimento, il presidente è rappresentato dal vicepresidente o, se anche questi è impedito, dal giudice con la maggiore anzianità di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.