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Commenti: Art. 9 | Omnilex
Law
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Art. 9
Art. 8
Art. 10
Art. 9
173.110
LTF
Federal Act
1 gen 2007
Fonte originale
I giudici stanno in carica sei anni.
I giudici che compiono 68 anni lasciano la carica alla fine dell’anno civile.
I seggi divenuti vacanti sono riassegnati per il resto del periodo.
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