chiunque, usando inganno, induce l’amministrazione o un’altra autorità o un pubblico ufficiale a attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto importante per l’attuazione della legislazione amministrativa della Confederazione e chiunque fa uso di un documento ottenuto in tal modo per ingannare l’amministrazione o un’altra autorità,
è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.1 2. Il numero 1 si applica parimente ai documenti esteri.
Nuovo testo giusta il n. I 13 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345). ↩
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