Si possono assumere periti qualora l’accertamento o l’apprezzamento dei fatti esiga conoscenze speciali.
All’imputato dev’essere data la possibilità di esprimersi circa la scelta dei periti e le domande da porre.1Per il resto, alla nomina dei periti, come anche ai loro diritti e doveri, si applicano per analogia gli articoli 183–185, 187, 189 e 191 CPP2, nonché l’articolo 61 della legge del 4 dicembre 19473di procedura civile federale.4
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2003 21332131;FF 2001 3764). ↩
Nuovo testo del per. giusta l’all. 1 n. II 11 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881;FF 2006 989). ↩
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