Il funzionario inquirente può chiedere che sia emesso un ordine d’arresto.
Sono competenti a emettere l’ordine d’arresto:
in caso di fermo: l’autorità giudiziaria cantonale competente nel luogo del fermo;
in tutti gli altri casi: l’autorità giudiziaria cantonale competente secondo l’articolo 22.
L’ordine d’arresto dev’essere scritto e deve indicare: i dati personali dell’imputato e il fatto che gli è contestato; le disposizioni penali applicabili; il motivo dell’arresto; le carceri giudiziarie alle quali l’arrestato dev’essere associato, i rimedi giuridici, i diritti delle parti, le condizioni per la liberazione sotto cauzione e il diritto di avvisare i congiunti.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.