L’imputato arrestato o in procinto d’esserlo in virtù dell’articolo 52 capoverso 1 letteraa può, se lo chiede, essere rimesso o lasciato in libertà purché presti una cauzione.
Alla liberazione sotto cauzione si applicano per analogia gli articoli 238–240 CPP1.2Tuttavia, la cauzione dev’essere prestata al Dipartimento federale delle finanze; essa diviene parimente esigibile allorché l’imputato si sottrae al pagamento della multa irrogata; l’eccedenza della cauzione riscossa è devoluta alla Confederazione.
Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 11 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881;FF 2006 989). ↩
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