Un procedimento penale conchiuso con decreto penale, decisione penale o decisione di non doversi procedere cresciuti in giudicato può, a richiesta o d’ufficio, essere sottoposto a revisione:
in base a fatti o elementi di prova rilevanti che l’amministrazione non conosceva al tempo del precedente procedimento;
se, successivamente, contro un compartecipe è stata pronunciata una sentenza penale inconciliabile con il decreto o la decisione penale;
se un reato ha influito sulla decisione dell’amministrazione.
La revisione in favore dell’imputato è in ogni tempo ammissibile. La prescrizione dell’azione penale sopravvenuta dopo che la decisione contestata sia cresciuta in giudicato non si oppone a una nuova condanna.
La revisione a pregiudizio dell’imputato è unicamente ammissibile in base al capoverso 1 letterea ec e fintanto che l’azione penale non sia prescritta. La prescrizione decorre dal momento dell’infrazione; la decisione precedente non è motivo d’interruzione.
I disposti degli articoli 84 a 88 si applicano per analogia all’ordine e alla decisione di confisca.
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