In quanto la legge non disponga altrimenti, le multe, gli oggetti, i beni, i doni e gli altri profitti confiscati, i pagamenti in contanti imposti come misura speciale e il ricavo degli oggetti confiscati o realizzati secondo l’articolo 92 sono devoluti alla Confederazione.
Se respinge una pretesa di attribuzione del ricavo della realizzazione di un oggetto o di un bene confiscato, fondata sull’articolo 59 numero 1 secondo comma del Codice penale1, l’amministrazione in causa emana una decisione in applicazione della legge federale del 20 dicembre 19682sulla procedura amministrativa.3