Se uno Stato estero assume l’esecuzione della decisione penale, l’autorità svizzera si astiene dall’esecuzione fintanto che lo Stato richiesto non abbia comunicato di non portarla a termine.
Il condannato può essere incarcerato per cautelare il suo trasferimento.
L’articolo 89 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.
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