La sanzione stabilita dal giudice è eseguita secondo il diritto svizzero.
L’esecuzione cessa con l’estinzione o l’abrogazione dell’esecutività della decisione nello Stato richiedente.
Se è stata eseguita soltanto una decisione sulle spese, le somme riscosse, dedotti gli esborsi, sono consegnate allo Stato richiedente sempreché accordi la reciprocità.
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