I procedimenti d’estradizione pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono ultimati secondo le disposizioni procedurali della legge federale del 22 gennaio 18921sull’estradizione agli Stati stranieri.
Il perseguimento penale e l’esecuzione di decisioni penali giusta le parti quarta e quinta possono essere assunti soltanto se il reato cui si riferisce la domanda è stato commesso dopo l’entrata in vigore della presente legge.
Il Consiglio federale può dar seguito a una domanda di estradizione o d’altra assistenza a cagione di reati imprescrittibili giusta gli articoli 75bisdel Codice penale svizzero2o 56bisdel Codice penale militare3anche se l’azione penale o la pena erano già prescritte all’entrata in vigore di queste disposizioni.4