La persona oggetto della domanda di cooperazione internazionale in materia penale può esigere dall’autorità competente che i dati personali che la concernono e che sono trattati in violazione della presente legge siano rettificati o cancellati.
Invece di cancellare i dati personali l’autorità competente ne limita il trattamento se:
l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali ma né la loro esattezza né la loro inesattezza possono essere dimostrate;
lo esigono interessi preponderanti, in particolare quelli di cui all’articolo 80b capoverso 2; o
la cancellazione dei dati rischia di compromettere una procedura di cooperazione internazionale in materia penale o il procedimento estero su cui si fonda la domanda di cooperazione in materia penale.
L’autorità competente informa senza indugio delle misure adottate secondo i capoversi 1 e 2 l’autorità che le ha trasmesso o messo a disposizione i dati personali o alla quale li ha comunicati.
La verifica dell’esattezza di dati personali acquisiti a scopo di prova o relativi a reati sui quali si fonda la domanda di cooperazione in materia penale compete alla pertinente autorità estera.
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