Gli articoli 27–31 si applicano a tutti i procedimenti disciplinati dalla presente legge. Sono fatte salve le disposizioni procedurali speciali delle altre parti della presente legge.1
Le domande estere devono essere indirizzate direttamente all’UFG.
Le domande indirizzate a un’autorità incompetente sono inoltrate d’ufficio. L’ufficio richiedente deve esserne informato.
Le domande connesse con un caso di carcerazione sono trattate senza indugio.
La decisione d’irricevibilità o di reiezione della domanda deve essere motivata.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114;FF 1995 III 1). ↩
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