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Commenti: Art. 31 | Omnilex
Law
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Art. 31
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Art. 32
Art. 31
351.1
AIMP
Federal Act
1 gen 1983
Fonte originale
Di regola, le domande estere sono eseguite gratuitamente.
Il Consiglio federale determina a quali condizioni le spese possono essere accollate in tutto od in parte allo Stato richiedente.
Le spese per una domanda svizzera rimborsate a uno Stato estero sono a carico del procedimento che ha occasionato la domanda.
Il Consiglio federale disciplina la ripartizione delle spese tra Confederazione e Cantoni.
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AIMP · Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale
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