Se le condizioni per l’estradizione sono adempiute, sono consegnati gli oggetti e i beni in possesso della persona perseguita che:
possono servire come mezzi di prova, o
provengono dal reato.
Se una terza persona che ha acquisito diritti in buona fede, un’autorità o il danneggiato che abita in Svizzera fanno valere diritti sugli oggetti o i beni che possono servire come mezzi di prova, la consegna avviene soltanto se lo Stato richiedente garantisce la restituzione gratuita dopo la chiusura del suo procedimento.
Gli oggetti o i beni che provengono dal reato comprendono:
oggetti con i quali è stato commesso il reato;
il prodotto o il ricavo del reato, il valore di rimpiazzo e l’indebito profitto;
i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore del reato e il valore di rimpiazzo.
Gli oggetti o i beni che provengono del reato possono essere trattenuti in Svizzera se:
il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera;
un’autorità fa valere diritti su di essi; o
una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all’estero.
Parimenti, oggetti o beni giusta il capoverso 1 possono essere trattenuti in Svizzera fintanto che sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera.
Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all’avente diritto solo se:
lo Stato richiedente vi acconsente;
nel caso del capoverso 4 lettera b, l’autorità dà il suo consenso, o
la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un’autorità giudiziaria svizzera.
La consegna di oggetti o di beni è indipendente dall’estradizione effettiva della persona perseguita.
Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 lettera b che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 20041sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.2
Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503;FF 2002 389). ↩
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