i nomi dell’autorità penale o dell’autorità preposta all’assistenza giudiziaria svizzera ed estera;
i nomi e le funzioni del responsabile e degli altri membri della SInC di ciascuno Stato che partecipa alla SInC;
l’istruzione penale, compresi i fatti oggetto dell’istruzione penale e i reati perseguiti;
gli Stati sul cui territorio la SInC investiga secondo il relativo diritto nazionale;
la durata dell’impiego della SInC e la data del suo scioglimento;
i nomi di eventuali esperti e ausiliari che non sono membri della SInC, segnatamente coloro che provengono da altri servizi o unità amministrative degli Stati partecipanti e i nomi di eventuali esperti e ausiliari di Eurojust ed Europol;
la prassi nei contatti con i media;
l’assunzione delle spese per l’istruzione penale e per gli atti d’istruzione;
l’assunzione delle spese per il soggiorno, l’alloggio e i viaggi dei responsabili, degli altri membri della SInC nonché degli esperti e ausiliari;
i mezzi tecnici necessari per svolgere gli interventi.
Se le indagini lo richiedono, l’atto di costituzione può essere adeguato. È possibile, in particolare, aggiungere membri alla SInC o prorogare la durata del suo impiego.
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