I responsabili e i membri della SInC hanno accesso:
ai documenti e alle informazioni in relazione con l’istruzione penale in questione;
ai mezzi di prova raccolti nel quadro dell’istruzione penale in questione.
Non hanno accesso a documenti, informazioni e mezzi di prova se così disposto da un responsabile della SInC, da un’autorità penale o da un’autorità preposta all’assistenza giudiziaria. Lo stesso vale nel caso in cui i documenti, le informazioni o i mezzi di prova sono stati raccolti prima della costituzione della SInC.
Gli esperti e gli ausiliari di cui all’articolo 80dtercapoverso 5 hanno accesso soltanto ai documenti, alle informazioni e ai mezzi di prova necessari all’adempimento dei loro compiti.
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