Se sono necessarie informazioni complementari, l’UFG le chiede allo Stato richiedente su richiesta dell’autorità d’esecuzione o dell’autorità di ricorso.
L’autorità competente sospende se del caso totalmente o parzialmente il disbrigo della domanda e decide sui punti che, secondo lo stato degli atti, possono essere giudicati.
L’UFG assegna allo Stato richiedente un termine congruo per la risposta. Scaduto infruttuosamente tale termine, la domanda d’assistenza giudiziaria viene esaminata sulla base dello stato degli atti.
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