Le spese procedurali stabilite dallo Stato richiedente sono aggiunte a quelle del procedimento in Svizzera e riscosse. Esse non sono rimborsate allo Stato richiedente.
I Cantoni dispongono circa il ricavo delle multe e, fatta salva l’applicazione della legge federale del 19 marzo 20041sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, circa gli oggetti confiscati.2
Lo Stato richiesto, se assume il perseguimento, è informato delle spese procedurali occorse in Svizzera fino a tale momento. Queste spese non sono ripetute.
Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503;FF 2002 389). ↩
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