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Art. 13b

831.40LPPFederal Act1 gen 1985Fonte originale
  1. La quota della prestazione di vecchiaia riscossa prima del raggiungimento dell’età di riferimento regolamentare non può superare la quota della riduzione del salario.
  2. L’assicurato può differire la riscossione della prestazione di vecchiaia soltanto fino alla cessazione dell’attività lucrativa, ma al più tardi fino al compimento dei 70 anni.

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