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Art. 51c

831.40LPPFederal Act1 gen 1985Fonte originale
  1. I negozi giuridici degli istituti di previdenza devono essere conclusi alle usuali condizioni di mercato.
  2. I negozi giuridici conclusi dall’istituto di previdenza con membri dell’organo supremo, datori di lavoro affiliati, persone fisiche o giuridiche incaricate della gestione dell’istituto o dell’amministrazione del suo patrimonio o con persone fisiche o giuridiche vicine a quelle succitate devono essere dichiarati all’ufficio di revisione in occasione della verifica del conto annuale.
  3. L’ufficio di revisione verifica se nei negozi giuridici dichiarati gli interessi dell’istituto di previdenza sono garantiti.
  4. Nel rapporto annuale devono essere indicati il nome e la funzione dei periti, consulenti in investimenti e gestori di investimenti che collaborano con l’istituto di previdenza.

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