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Art. 52a

831.40LPPFederal Act1 gen 1985Fonte originale
  1. Per la verifica l’istituto di previdenza designa un ufficio di revisione e un perito in materia di previdenza professionale.
  2. L’organo supremo dell’istituto di previdenza trasmette il rapporto dell’ufficio di revisione all’autorità di vigilanza e al perito in materia di previdenza professionale e lo tiene a disposizione degli assicurati.

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