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Commenti: Art. 52d | Omnilex
Law
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Art. 52d
Art. 52c
Art. 52e
Art. 52d
831.40
LPP
Federal Act
1 gen 1985
Fonte originale
I periti in materia di previdenza professionale devono essere abilitati dalla Commissione di alta vigilanza.
Per ottenere l’abilitazione i periti devono:
disporre della formazione e dell’esperienza professionale necessarie;
conoscere le disposizioni giuridiche pertinenti;
avere una buona reputazione ed essere affidabili.
La Commissione di alta vigilanza può precisare i requisiti per l’abilitazione.
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LPP · Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
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