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Art. 52d

831.40LPPFederal Act1 gen 1985Fonte originale
  1. I periti in materia di previdenza professionale devono essere abilitati dalla Commissione di alta vigilanza.
  2. Per ottenere l’abilitazione i periti devono:
    1. disporre della formazione e dell’esperienza professionale necessarie;
    2. conoscere le disposizioni giuridiche pertinenti;
    3. avere una buona reputazione ed essere affidabili.
  3. La Commissione di alta vigilanza può precisare i requisiti per l’abilitazione.

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