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Art. 64a

831.40LPPFederal Act1 gen 1985Fonte originale
  1. La Commissione di alta vigilanza vigila sulle autorità di vigilanza. I suoi compiti sono i seguenti:
    1. garantisce un’esecuzione uniforme della vigilanza da parte delle autorità di vigilanza; a tal fine può emanare istruzioni;
    2. esamina i rapporti annuali delle autorità di vigilanza; può procedere a ispezioni presso le medesime;
    3. in presenza di una base legale e previa consultazione degli ambienti interessati, emana le norme necessarie per l’attività di vigilanza;
    4. decide in merito alla concessione e al ritiro dell’abilitazione a periti in materia di previdenza professionale;
    5. tiene un registro dei periti in materia di previdenza professionale abilitati; il registro è pubblico ed è pubblicato in Internet;
    6. può impartire istruzioni ai periti in materia di previdenza professionale e agli uffici di revisione;
    7. emana un regolamento di organizzazione e di gestione; il regolamento deve essere approvato dal Consiglio federale.
  2. La Commissione esercita inoltre la vigilanza sul fondo di garanzia, sull’istituto collettore e sulle fondazioni d’investimento.
  3. Presenta annualmente un rapporto d’attività al Consiglio federale e corrisponde con lo stesso per il tramite del Dipartimento federale dell’interno.

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