Nella misura in cui assume esso stesso la copertura dei rischi, l’istituto collettore deve essere finanziato secondo il principio del bilancio in cassa chiusa.
Le spese che insorgono per l’istituto collettore secondo l’articolo 12 sono a carico del fondo di garanzia giusta l’articolo 56 capoverso 1 lettera b.
Le spese che insorgono all’istituto collettore in seguito alla sua attività giusta l’articolo 60 capoverso 2 della presente legge nonché l’articolo 4 capoverso 2 della LFLP1e che non possono essere addossate a chi le ha causate, sono a carico del fondo di garanzia.2
Introdotto dall’all. n. 3 della L sul libero passaggio del 17 dic. 1993 (RU 1994 2386;FF 1992 III 477). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3067;FF 1996 I 493509). ↩
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