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Art. 85a

831.40LPPFederal Act1 gen 1985Fonte originale
  1. Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:1
    1. calcolare e riscuotere i contributi assicurativi;
    2. stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;
    3. far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili;
    4. sorvegliare l’esecuzione della presente legge;
    5. allestire statistiche;
    6. 2 assegnare o verificare il numero d’assicurato dell’AVS.
  2. Per adempiere tali compiti possono inoltre trattare o far trattare dati personali che permettono segnatamente di valutare la salute, la gravità dell’infermità fisica o psichica, i bisogni e la situazione economica dell’assicurato.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 81 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939).

  2. Introdotta dall’all. n. 9 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259;FF 2006 471).

  3. Introdotto dall’all. 1 n. II 81 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939).

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