Il diritto alle prestazioni in danaro pretese sul fondamento della presente legge non può essere ridotto, modificato, sospeso, ritirato o requisito per il fatto che l’avente diritto risiede:
- nel territorio di uno Stato membro della CE, sempreché l’Accordo sulla libera circolazione1non disponga altrimenti;
- nel territorio dell’Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, sempreché l’Accordo AELS emendato2non disponga altrimenti.