Salvo che la presente legge disponga altrimenti, le comunicazioni rivestono la forma scritta.
2. La notificazione è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.
3. La notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona avente almeno 16 anni che vive nella stessa economia domestica. È fatto salvo l’ordine di notificare la comunicazione direttamente al destinatario.
4. La notificazione è pure considerata avvenuta:
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