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Commenti: Art. 32 | Omnilex
Law
/
Art. 32
Art. 31a
Art. 33
Art. 32
313.0
DPA
Federal Act
1 gen 1975
Fonte originale
L’imputato ha, in qualunque stadio della causa, il diritto di provvedersi di un difensore.
Sono ammessi come difensori di professione nei procedimenti dinanzi all’amministrazione:
gli avvocati diplomati che esercitano la professione in un Cantone;
le persone che esercitano una professione ammessa a certe condizioni dal Consiglio federale per assumere la difesa nelle cause penali amministrative.
In via eccezionale e riservata la reciprocità, l’amministrazione in causa può ammettere anche un difensore straniero.
L’autorità può esigere che il difensore giustifichi i suoi poteri con una procura scritta.
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