Fintanto che la procedura d’assistenza giudiziaria è pendente, la persona oggetto della domanda di cooperazione internazionale in materia penale ha il diritto di accedere ai dati personali che la concernono nonché alle seguenti informazioni:
lo scopo e la base legale del trattamento;
la durata di conservazione dei dati personali o, se ciò non è possibile, i criteri per stabilire tale durata;
i destinatari o le categorie di destinatari;
le informazioni disponibili sulla provenienza dei dati personali;
le informazioni necessarie per far valere i suoi diritti.
L’autorità competente può rifiutare, limitare o differire l’informazione per uno dei motivi di cui all’articolo 80b capoverso 2 o se:
lo esigono interessi preponderanti di terzi;
lo esige un interesse pubblico preponderante, segnatamente la salvaguardia della sicurezza interna o esterna della Svizzera; o
l’informazione dell’interessato rischia di compromettere un’indagine, un’istruzione o un procedimento giudiziario oppure una procedura di cooperazione internazionale in materia penale.
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