I dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato Schengen possono essere comunicati all’autorità competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale soltanto se:
la comunicazione è necessaria per prevenire, accertare o perseguire un reato o per eseguire una decisione penale;
lo Stato Schengen che ha trasmesso o messo a disposizione i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare; e
le condizioni di cui all’articolo 11f sono adempiute.
In deroga al capoverso 1 lettera b, possono essere comunicati dati personali se nel caso specifico:
il consenso preliminare dello Stato Schengen non può essere ottenuto in tempo utile; e
la comunicazione è indispensabile per prevenire una minaccia imminente e grave per la sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo o per salvaguardare gli interessi essenziali di uno Stato Schengen.
Lo Stato Schengen è informato senza indugio delle comunicazioni secondo il capoverso 2.
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