L’autorità competente indica al destinatario l’attualità e l’affidabilità dei dati personali che comunica.
Comunica inoltre al destinatario qualsiasi informazione che permette di distinguere nella misura del possibile:
le diverse categorie di interessati;
i dati personali fondati su fatti da quelli fondati su valutazioni personali.
L’obbligo di informare il destinatario non sussiste qualora le informazioni previste ai capoversi 1 o 2 risultino dai dati personali stessi o dalle circostanze.
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