Nei casi di estradizione, l’UFG può ordinare, su espressa domanda di uno Stato estero, una sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni allo scopo di stabilire il luogo di soggiorno di una persona perseguita.
Negli altri casi di assistenza giudiziaria, le seguenti autorità possono ordinare la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni:
il pubblico ministero della Confederazione o del Cantone investiti della domanda d’assistenza;
l’UFG, se esegue esso stesso la domanda d’assistenza.
L’ordine di procedere alla sorveglianza dev’essere sottoposto per approvazione alle seguenti autorità:
al giudice federale dei provvedimenti coercitivi, se l’ordine emana dalle autorità federali;
al giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi, se l’ordine emana dalle autorità cantonali.
Per altro, le condizioni della sorveglianza e la relativa procedura sono disciplinate dagli articoli 269*–* 279 CPP1e dalla legge federale del 6 ottobre 20002sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.
[RU 2001 3096; 2003 3043n. I 2; 2004 3693; 2007 921all. n. 3; 2010 1881all. 1 n. II 26,3267all. n. II 14; 2017 4095all. n. II 12.RU 2018 117all. n. I]. Vedi ora la LF del 18 mar. 2016 (RS 780.1 ). ↩
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