L’autorità federale o cantonale incaricata di trattare una domanda di assistenza giudiziaria può ordinare la trasmissione all’estero di dati elettronici relativi al traffico informatico prima della conclusione della procedura di assistenza giudiziaria, se:
le misure provvisionali adottate dimostrano che la comunicazione oggetto della domanda ha origine all’estero; oppure
tali dati sono stati acquisiti dall’autorità d’esecuzione sulla base di un ordine di sorveglianza in tempo reale autorizzata (art. 269–281 CPP1).
Tali dati non possono essere utilizzati come mezzi di prova prima che la decisione in merito alla concessione e alla portata dell’assistenza giudiziaria sia passata in giudicato.
La decisione di cui al capoverso 1 e, se del caso, l’ordine e l’autorizzazione della sorveglianza devono essere tempestivamente comunicati all’UFG.