Su proposta dell’UFG, l’autorità competente può prescindere temporaneamente dall’attuazione del procedimento penale o dall’esecuzione della sanzione per un altro fatto contro una persona perseguita all’estero se:
la sanzione incorsa in Svizzera non ha importanza essenziale in riscontro a quella che sarà probabilmente inflitta all’estero, o
l’esecuzione in Svizzera non sembra appropriata.
Conchiuso il procedimento penale all’estero, l’autorità svizzera decide se attuare il procedimento o l’esecuzione penali sospesi.
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