Per un procedimento in uno Stato estero, ammissibile secondo la presente legge, l’UFG può, a domanda di questo Stato o di uno Stato terzo, autorizzare il transito di un carcerato senza sentire l’interessato e prendere le disposizioni occorrenti. La decisione e i provvedimenti ad essa connessi non sono impugnabili. Essi sono comunicati soltanto allo Stato richiedente.
L’autorizzazione non è necessaria se il carcerato è trasportato via aerea senza scalo sul territorio svizzero. In caso di scalo imprevisto il carcerato può essere tenuto in stato di fermo soltanto se:
sono adempiute le condizioni del fermo a tenore dell’articolo 44; o
lo Stato che ha ordinato il trasporto ne ha informato precedentemente l’UFG, indicando il motivo della consegna e il reato che la giustifica.
Soltanto l’UFG può interrompere il transito per provvedimenti di perseguimento o esecuzione penali in Svizzera.
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