I documenti chiesti a un’autorità svizzera possono essere notificati mediante semplice consegna al destinatario o per mezzo della posta.
Il Consiglio federale può dichiarare ammissibile la notificazione di documenti provenienti dall’estero direttamente al destinatario in Svizzera. Esso disciplina le condizioni.
La notificazione si ha per avvenuta qualora l’accettazione o la non accettazione del documento è confermata per scritto.
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