Chiunque riceve una citazione a comparire davanti a un’autorità estera non è tenuto a ottemperarvi.
Le citazioni che contengono comminatorie coercitive non sono notificate.
La notificazione di una citazione può essere subordinata alla condizione che al destinatario sia assicurato un salvacondotto per un adeguato periodo di tempo e la libera uscita dal territorio dello Stato richiedente. A richiesta del destinatario, l’autorità notificante chiede allo Stato richiedente, prima di trasmettergli la prova della notificazione, di dargli, per scritto, un’assicurazione in tal senso.
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