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Commenti: Art. 77 | Omnilex
Law
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Art. 77
Art. 76
Art. 78
Art. 77
351.1
AIMP
Federal Act
1 gen 1983
Fonte originale
Le domande estere sono indirizzate all’autorità cantonale competente per il tramite dell’UFG.
Le domande d’informazioni concernenti il casellario giudiziale o d’accertamento d’identità di una persona sono indirizzate all’UFG.
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AIMP · Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale
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