Fatta salva la trasmissione diretta all’autorità cantonale o federale competente per l’esecuzione, l’UFG riceve le domande estere.
L’UFG esamina sommariamente se la domanda soddisfa le esigenze formali e la trasmette all’autorità d’esecuzione competente, eccetto che sembri manifestamente inammissibile.
Se necessario, l’UFG rinvia la domanda allo Stato richiedente a scopo di modifica o completamento.
L’accettazione e la trasmissione della domanda all’autorità competente non possono essere impugnate.
Sono fatte salve le disposizioni procedurali giusta l’articolo 18.
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