L’UFG può statuire sull’ammissibilità dell’assistenza e delegare l’esecuzione a un’autorità cantonale oppure decidere lui stesso sull’esecuzione:
- qualora la domanda richieda indagini in più Cantoni;
- qualora l’autorità cantonale competente non sia in grado di decidere entro un termine ragionevole, o
- in casi complessi o di particolare importanza.