Se il disbrigo della domanda esige indagini in più Cantoni o se essa concerne anche un’autorità federale, l’UFG può affidarne l’esecuzione a un’unica autorità. Gli articoli 44*–* 47, 52 e 53 CPP1sono applicabili per analogia.2
L’UFG può deferire l’esecuzione parziale o totale della domanda all’autorità federale che sarebbe competente a reprimere se il reato fosse stato commesso in Svizzera.
L’UFG può deferire all’autorità incaricata anche l’esecuzione di domande complementari.
La designazione dell’autorità cantonale o federale a cui è stata affidata la direzione della procedura non può essere contestata.