Prima di emanare la decisione di chiusura, la competente autorità cantonale o federale può disporre eccezionalmente la trasmissione anticipata di informazioni o mezzi di prova raccolti:
se senza questa misura di assistenza giudiziaria le indagini all’estero in casi di criminalità organizzata o terrorismo risulterebbero eccessivamente difficili, in particolare per il rischio di collusione o perché la natura confidenziale del procedimento deve essere tutelata; o
per evitare un pericolo serio e immediato, in particolare la commissione di un atto terroristico.
Le informazioni o i mezzi di prova devono essere in relazione con la prevenzione o il perseguimento di un reato che può dar luogo a estradizione.
La trasmissione anticipata può essere spontanea o su domanda. Se è spontanea, l’autorità federale o cantonale competente trasmette soltanto i dati non personali necessari alla valutazione della situazione, fino a quando non avrà ottenuto le garanzie di cui al capoverso 4.
La trasmissione anticipata presuppone che l’autorità richiedente si impegni previamente a:
utilizzare le informazioni o i mezzi di prova soltanto per fini investigativi, ma in nessun caso per chiedere, motivare o pronunciare una decisione finale;
informare la competente autorità cantonale o federale, non appena lo permette il procedimento all’estero, che la trasmissione anticipata può essere resa nota all’interessato secondo l’articolo 80m , affinché possa prendere posizione prima che venga emanata la decisione di chiusura;
eliminare dagli atti del procedimento all’estero le informazioni o i mezzi di prova ottenuti mediante trasmissione anticipata, se l’assistenza giudiziaria è negata.
La comunicazione all’interessato è rimandata.
La decisione incidentale secondo il capoverso 1 è comunicata senza indugio all’UFG prima della trasmissione anticipata. Non è impugnabile a titolo indipendente.
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