L’autorità cantonale o federale di assistenza giudiziaria può costituire per uno scopo determinato, d’intesa con la competente autorità giudiziaria straniera, una squadra investigativa comune (SInC), incaricata di svolgere o sostenere lo svolgimento di un’istruzione penale in uno Stato parte alla SInC.
Una SInC può essere costituita in particolare nel quadro di un’istruzione penale difficile o complessa che riguarda uno o più altri Stati e richiede l’impiego di mezzi ingenti nonché un’azione coordinata e concertata.
Può essere costituita soltanto in presenza di una domanda di assistenza di un’autorità giudiziaria.
L’impiego della SInC è limitato nel tempo. Se necessario può essere prorogato.
L’autorità competente nomina il responsabile e i membri della SInC per il proprio Stato. Se necessario, la SInC può far capo a esperti e ausiliari.
L’atto di costituzione è comunicato all’UFG in forma scritta.
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