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Art. 53h

831.40LPPFederal Act1 gen 1985Fonte originale
  1. L’organo supremo della fondazione d’investimento è l’assemblea degli investitori.
  2. Il consiglio di fondazione è l’organo preposto alla gestione. Può delegare la gestione a terzi, salvo che si tratti di compiti direttamente legati alla direzione suprema della fondazione d’investimento.
  3. L’assemblea degli investitori emana disposizioni sull’organizzazione, l’amministrazione e il controllo della fondazione d’investimento.

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