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Art. 53i

831.40LPPFederal Act1 gen 1985Fonte originale
  1. Il patrimonio complessivo della fondazione d’investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d’investimento. L’assemblea degli investitori emana disposizioni sull’investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione.
  2. Il patrimonio d’investimento è composto dai mezzi versati dagli investitori a scopo d’investimento patrimoniale collettivo. Tale patrimonio costituisce un gruppo d’investimento o è strutturato in più gruppi d’investimento. I gruppi d’investimento sono contabilizzati separatamente e sono economicamente indipendenti gli uni dagli altri1.
  3. Un gruppo d’investimento è costituito di diritti uguali e senza valore nominale appartenenti a uno o più investitori.
  4. In caso di fallimento della fondazione d’investimento, i beni e i diritti che appartengono a un gruppo d’investimento sono scorporati in favore degli investitori. La medesima procedura si applica per analogia in caso di concordato con abbandono dell’attivo. Sono fatti salvi i seguenti crediti della fondazione d’investimento:
    1. le rimunerazioni previste dal contratto;
    2. la liberazione dagli impegni assunti nell’esecuzione regolare dei suoi compiti per un gruppo d’investimento;
    3. il rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni.
  5. La compensazione è ammessa soltanto in caso di pretese all’interno del medesimo gruppo d’investimento o all’interno del patrimonio di base.

Footnotes

  1. Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl –RS 171.10 ).

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