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Art. 58a

831.40LPPFederal Act1 gen 1985Fonte originale
  1. Per determinare il diritto a prestazioni dei beneficiari di rendite e per calcolare le riserve, gli istituti di previdenza possono presentare richieste all’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS tramite l’Ufficio centrale del 2° pilastro. L’Ufficio centrale del 2° pilastro inoltra le richieste all’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS.
  2. L’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS fornisce all’Ufficio centrale del 2° pilastro i dati seguenti, per quanto siano contenuti nei registri centrali o in una propria banca dati:
    1. il nome della cassa di compensazione dell’AVS che versa la rendita;
    2. la data del decesso del beneficiario della rendita;
    3. lo stato civile del beneficiario della rendita;
    4. la data di nascita e il numero AVS del coniuge o del partner registrato del beneficiario della rendita;
    5. lo stato civile del coniuge superstite o del partner registrato superstite;
    6. l’indirizzo del beneficiario della rendita;
    7. l’indirizzo di eventuali superstiti;
    8. la data dell’ultimo certificato di vita;
    9. le rendite per figli e per orfani versate.
  3. L’Ufficio centrale del 2° pilastro inoltra la risposta dell’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS agli istituti di previdenza richiedenti.

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