Per determinare il diritto a prestazioni dei beneficiari di rendite e per calcolare le riserve, gli istituti di previdenza possono presentare richieste all’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS tramite l’Ufficio centrale del 2° pilastro. L’Ufficio centrale del 2° pilastro inoltra le richieste all’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS.
L’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS fornisce all’Ufficio centrale del 2° pilastro i dati seguenti, per quanto siano contenuti nei registri centrali o in una propria banca dati:
il nome della cassa di compensazione dell’AVS che versa la rendita;
la data del decesso del beneficiario della rendita;
lo stato civile del beneficiario della rendita;
la data di nascita e il numero AVS del coniuge o del partner registrato del beneficiario della rendita;
lo stato civile del coniuge superstite o del partner registrato superstite;
l’indirizzo del beneficiario della rendita;
l’indirizzo di eventuali superstiti;
la data dell’ultimo certificato di vita;
le rendite per figli e per orfani versate.
L’Ufficio centrale del 2° pilastro inoltra la risposta dell’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS agli istituti di previdenza richiedenti.
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