Il fondo di garanzia è finanziato dagli istituti di previdenza ad esso affiliati.
IL Consiglio federale disciplina i dettagli.
Il Consiglio federale disciplina il finanziamento dei compiti assunti dal fondo di garanzia conformemente all’articolo 56 capoverso 1 lettere f e fbis.1
In caso di mancanza di liquidità per finanziare le prestazioni d’insolvibilità ai sensi dell’articolo 56 capoverso 1 lettere b, c e d, la Confederazione può concedere al fondo di garanzia prestiti alle condizioni di mercato. La concessione di tali prestiti può essere vincolata a condizioni.2
Footnotes
Introdotto dal n. II 1 della LF del 18 dic. 1998 (RU 1999 1384; FF 1998 4409). Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 688;FF 2020 1). ↩
Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1arevisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677;FF 2000 2341). ↩
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