837.02OADIFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
(art. 11a e 13 LADI)
Se sono state convenute prestazioni volontarie sotto forma di versamenti mensili per un periodo determinato, la somma di tali prestazioni mensili è decurtata dell’importo annuo massimo di cui all’articolo 3 capoverso 2 LADI e divisa per il numero di mesi convenuto. L’importo risultante è dedotto dall’indennità di disoccupazione.
Se non è stato stabilito alcun periodo, il calcolo di cui al capoverso 1 è effettuato sulla base del numero di mesi che precedono il raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 19461sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).2
Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. ↩
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